Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Norma di riferimento

art. 16 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente è possibile fare riferimento unicamente al sito del MIUR, poiché esso sostiene le spese per l'organico a tempo indeterminato.

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Documenti in fase di regolamentazione, che in futuro verranno curati dal Dirigente Scolastico ad inizio e fine anno.

Norma di riferimento

dlgs 33/2013

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


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Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Rosaria Damiano

Al fine di ampliare, presso l’utenza, la conoscenza dell’Istituto, ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 69_2009 e della C.M. del D.F.P. n. 3_2009, il dirigente comunica il proprio curriculum vitae e le altre informazioni previste dalla normativa.


INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: MARIA ROSARIA DAMIANO

Data di nascita: 18/07/1958

Qualifica: DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Numero telefonico dell’ufficio: 0823/711754

Fax dell’ufficio:0823/711754

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Informazioni di trasparenza pubblicate a norma di legge
Curriculum e retribuzione del Dirigente Scolastico LINK; il curriculum è redatto in conformità al vigente modello europeo.

I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR  nella pagina Trasparenza  (con accesso diretto ai dati pubblicati).

Norma di riferimento

Norma di riferimento

D. Lgs. 33/2013

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

 Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di indirizzo politico

 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

  1. b) il curriculum;
  2. c) i compensi di qualsiasi natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  1. d) i dati relativi all'assunzione di altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;
  1. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

 Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1 -  Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché  di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


Nessun incarico aggiuntivo da dichiarare.

 

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